Slittano nuovamente i termini per richiedere i bonus una tantum, pari a € 2.000,00 a sostegno dei liberi professionisti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il bonus potrà essere concesso purché il reddito lordo da lavoro autonomo da ultima dichiarazione dei redditi presentata al momento della presentazione dell’istanza non sia superiore ad euro 23.400,002 e il volume d’affari complessivo non sia superiore ad € 30.000,00.

La Regione Puglia, ha stabilito di prorogare ulteriormente, sino alle ore 12.00 del 30 novembre 2020, i termini per accedere al bando START per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo cofinanziato dal POR FSE 2014-2020.
Il bando emanato in conformità alle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, intende far fronte alla crisi che sta investendo i lavoratori autonomi ridisegnando gli ambiti di tenuta sociale del territorio e la catena globale del valore del
capitale umano.
Di seguito si riportano i contenuti dell’intervento con l’indicazione dei soggetti e delle condizioni per accedere ai contributi:

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità: Possono inoltrare istanza di contributo i seguenti soggetti in possesso, al momento della presentazione della candidatura, dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità:

Soggetti beneficiari

a) i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data dell’istanza, compresi i partecipanti agli studi associati, costituiti esclusivamente con contratto di  associazione in partecipazione o altra forma associativa, purché non di natura commerciale d’impresa. Sono tassativamente escluse le forme di aggregazione professionale che prevedano l’obbligatoria iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio;

b) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 1/02/2020, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Requisiti

• iscrizione all’albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata, ovvero, nel caso in cui l’attività esercitata non rientri tra le professioni intellettuali che hanno una Cassa previdenziale privata, iscrizione alla gestione separata INPS ex art. 2, co. 26, della L.
n.335/19951;
• inizio attività prima del 01/02/2020;
• domicilio fiscale sul territorio regionale della Puglia;
• reddito lordo da lavoro autonomo da ultima dichiarazione dei redditi presentata al momento della presentazione dell’istanza non superiore
ad euro 23.400,002 e con un volume d’affari complessivo non superiore ad € 30.000,00 così come verificabile dall’ultimo modello unico persone fisiche presentato corredato di ricevuta di presentazione. Per i soggetti che hanno attivato la partita iva nel corso del 2020, detto secondo requisito non si applica.

• iscrizione alla gestione separata INPS ex art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995;
• rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 01/02/2020;
• residenza in Puglia alla data del 01/02/2020;
• reddito lordo da lavoro autonomo da ultima dichiarazione dei redditi presentata al momento della presentazione dell’istanza non superiore ad euro 23.400,002 e con un volume d’affari complessivo non superiore ad € 30.000,00 così come verificabile dall’ultimo modello unico persone fisiche presentato corredato di ricevuta di presentazione.

Per “reddito da lavoro autonomo” ai sensi dell’art. 53 e ss. del TUIR (D.P.R. del 22/12/1986 n. 917) si intendono i compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5.
Per “reddito lordo” ai sensi dell’art. 54, co. da 1 a 1-quater del TUIR e ss. (D.P.R. del 22/12/1986 n. 917) si intende il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi dell’art. 54. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Entità del contributo

Viene riconosciuto un bonus nella forma di una sovvenzione una tantum, paria € 2.000,00, al lordo delle ritenute di legge,

Erogazione

Il contributo concesso in via provvisoria verrà erogato in un’unica soluzione.

Le istanze di candidatura dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line disponibile sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione Bandi In corso – Start (link diretto www.sistema.puglia.it/start).

 

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