Il danno da vacanza rovinata del viaggiatore che deriva dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto. Il viaggiatore può chiedere all’organizzatore ovvero al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti:

  • risoluzione del contratto
  • risarcimento del danno (correlato a: 1. tempo di vacanza inutilmente trascorso, 2. irripetibilità dell’occasione perduta).

Con l’introduzione del Codice del Turismo nel 2011 il legislatore ha:

  • individuato le cause che possono dar luogo al danno da vacanza rovinata nell’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico;
  • specificato che l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza;
  • definito il danno da vacanza rovinata collegandolo al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Nel danno di vacanza rovinata sono risarcibili due voci di danno:

 

  • danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti;
  • danno esistenziale o morale (causato da delusione e stress subiti a causa del disservizio).

Il pregiudizio economico è la voce di danno più facilmente quantificabile e corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in una riduzione del prezzo nel caso in cui il viaggiatore non abbia potuto godere pienamente della vacanza in quanto rovinata da contrattempi, disservizi o altri disguidi.
Il danno morale subito dal viaggiatore è più difficilmente quantificabile in quanto è quasi impossibile fornire la prova dello stress o della delusione subiti a causa del mancato godimento della vacanza.

Danno patrimoniale, nel momento in cui l’interesse a trascorrere un periodo di vacanza viene implicitamente inserito in un contratto, esso viene patrimonializzato e assume connotati economici.

Danno esistenziale:

  • la sfera di realizzazione dell’individuo che vive un peggioramento obiettivo delle sue aspettative volte a trascorrere un periodo di relax;
  • il peggioramento del suo rientro alla vita quotidiana, essendosi la vacanza trasformata in un periodo di nervosismo.

Onere della prova, il viaggiatore è tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (fotografie dei luoghi che dimostrino che l’inadempimento è conseguente alla mancata coincidenza tra il contratto ed il servizio offerto).

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