Dal 18 novembre e sarà possibile chiedere il contributo destinato agli esercenti dei centri storici delle grandi città colpite dal calo dei turisti stranieri causato dall’emergenza lockdown. Condizione necessaria è che le imprese abbiano avuto un calo di fatturato 50%. L’importo è calcolato applicando una percentuale alla di?erenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019. L’aiuto sarà erogato direttamente sul conto corrente.
L’Agenzia delle Entrate ha publicato istruzioni e il modello per chiedere il contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 59 del Decreto Agosto per negozi e attività economiche dei centri storici delle città d’arte penalizzati dal crollo dei turisti stranieri causato dal Covid.
Sarà possibile fare domanda dal 18 novembre fino al 14 gennaio attraverso un servizio web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia. L’invio, spiega la nota dell’Agenzia, può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Una prima ricevuta attesterà la presa in carico della richiesta o lo scarto a seguito dei controlli formali. In seguito, subito dopo aver verificato l’esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, con una seconda ricevuta l’Agenzia attesterà l’accoglimento o meno dell’istanza. Il pagamento avverrà su accredito diretto nel conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.
Soggetti beneficiari
Potranno richiedere i contributi i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Di seguito l’elenco delle città che possiedono i requisiti previsti dall’art. 59 del D.L. agosto. Si tratta delle città che, secondo l’ultima rilevazione Istat, presentano i requisiti legati al flusso di stranieri sul numero dei residenti.
Agrigento
Bari
Bergamo
Bologna
Bolzano
Cagliari
Catania
Como
Firenze
Genova
La Spezia
Lucca
Matera
Milano
Napoli
Padova
Palermo
Pisa
Ragusa
Ravenna
Rimini
Roma
Siena
Siracusa
Torino
Urbino
Venezia
Verbania
Verona
Condizioni di ammissibilità
Ai fini dell’ammissibilità ai contributi le imprese dovranno rispettare le seguenti condizioni:
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore al 50% dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Il fatturato a cui si fa riferimento è quello realizzato nella zona A del Comune fruibile per l’agevolazione.
Entità del bonus
L’importo del contributo a fondo perduto negozi deve essere calcolato applicando, alla differenza di fatturato e corrispettivi registrata, la percentuale del:
15%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente;
5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori.
La cifra spettante a ciascuna attività è variabile: per le persone fisiche può arrivare fino a 1.000 euro, mentre per gli altri soggetti si può beneficiare fino a un massimo di 2.000 euro.
Ai soggetti che hanno iniziato l’attività nei centri storici dei comuni di cui sopra dal 1° luglio 2019 viene riconosciuto un contributo minimo pari a 150.000 euro.
Cumulabilità
Il contributo non è cumulabile con bonus di cui all’art. 58 Fondo per la filiera della ristorazione.
Fonte: Provvedimento 12 novembre 2020, D.L. 14 agosto 2020, n. 104
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