BUONI FRUTTIFERI POSTALI SERIE Q/P: I RISPARMIATORI HANNO DIRITTO AD UN RIMBORSO MAGGIORE RISPETTO A QUELLO LIQUIDATO DA POSTE ITALIANE S.P.A.
Sono molti i risparmiatori che in passato hanno sottoscritto buoni fruttiferi postali, caratterizzati da alti rendimenti, con il fine di triplicare il capitale impegnato.
I buoni fruttiferi postali sono, infatti, prodotti di investimento finanziario emessi da Cassa Depositi e Prestiti con la garanzia dello Stato e collocati sul mercato, in via esclusiva, da Poste Italiane s.p.a.
Giuridicamente si qualificano come documenti di legittimazione, ai sensi dell’art. 2002 c.c., che garantiscono al sottoscrittore il diritto al rimborso del capitale versato maggiorato degli interessi che maturano anno dopo anno fino alla scadenza.
Inizialmente gli interessi venivano calcolati sulla base degli indici riportati nella tabella a tergo del titolo, negli ultimi anni i rendimenti del buono fruttifero sono riportati nel foglio illustrativo indicante le condizioni contrattuali e consegnato al risparmiatore al momento della sottoscrizione.
Negli anni 80 i buoni fruttiferi erano caratterizzati da alti rendimenti collegati al pagamento di un tasso di interesse che poteva arrivare fino a oltre il 15% dopo quindicesimo anno e fino al ventesimo e alla scadenza del ventesimo anno il buono continuava ad essere fruttifero per altri 10 anni.
Tuttavia nel tempo il tasso di interesse è stato ridotto con i decreti ministeriali del Ministero del Tesoro, fino ad arrivare oggi al riconoscimento di un tasso di interesse pari 1,75 %.
Negli ultimi anni è accaduto che molti risparmiatori, al momento della riscossione dei buoni fruttiferi emessi dal 1 luglio 1986 in poi, si sono visti riconoscere una cifra di gran lunga inferiore rispetto a quella attesa a causa di un’anomalia legata ai buoni fruttiferi della serie Q/P.
Infatti dal 1 luglio 1986, in seguito alla riduzione del tasso di interesse con decreto ministeriale del Ministero del Tesoro, le Poste Italiane erano state autorizzate ad emettere i buoni fruttiferi (appartenenti alla nuova serie Q), caratterizzati da rendimenti minori, utilizzando vecchi modelli (della serie P) a tergo dei quali erano indicati i vecchi rendimenti più vantaggiosi.
Per evitare ogni potenziale controversia sul tasso di interesse applicabile, Poste Italiane appose sul titolo un doppio timbro che indicava la nuova serie e i tassi di interesse relativi al periodo dal primo al ventesimo anno relativi alla serie Q, derogando così alle vecchie condizioni contenute nella tabella sottostante riferita alla serie P.
Tuttavia, nella suddetta tabella, non vi è nessuna nuova indicazione circa i tassi di interesse da applicare dal ventunesimo al trentesimo anno, pertanto non è chiaro se per tale periodo, deve applicarsi il vecchio tasso di interesse indicato sul titolo, più vantaggioso per il sottoscrittore, oppure il tasso di interesse indicato dal decreto ministeriale per la serie Q (meno vantaggioso).
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza la quale, al fine di tutelare il legittimo affidamento del sottoscrittore, ha ritenuto che il vincolo contrattuale tra sottoscrittore ed emittente si forma sulla base dei dati emergenti dal testo del buono, pertanto deve ritenersi applicabile dal ventunesimo anno al trentesimo anno il tasso di interesse riportato sul modulo utilizzato per l’emissione del buono fruttifero riferito alla precedente serie. (1)
Numerose sono le decisioni dell’Arbitrato Bancario Finanziario (2) che si esprimono a favore del sottoscrittore imponendo all’intermediario di riconoscere al primo gli interessi secondo quanto emerge dal dato letterale del titolo per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, applicando invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al D.M. del 13.06.1986.
Oggi le Poste Italiane per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno liquidano al sottoscrittore interessi pari al 12% calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice sul capitale comprensivo degli interessi maturati fino al ventesimo anno, corrispondendo così a questi una somma decisamente più bassa rispetto a quella indicata sul titolo.
Al fine di conseguire il rimborso sperato, il risparmiatore potrà optare per una risoluzione stragiudiziale innanzi all’Arbitrato Bancario Finanziario o per una risoluzione giudiziale adendo l’Autorità Giudiziaria competente.
Fonti:
(1) Sentenza Corte di Cassazione SS.UU. n. 13979 del 15/06/2007;
-
ex multis decisione n. 18816 del 30.07.2019 Collegio di Palermo; decisione n. 18985 del 30.07.2019 Collegio di Palermo.
Avv.Carlo Colonna
Author Profile

-
https://progettofuturosaveriovangi.it/cal/
Progetto Futuro Saverio Vangi APS - ETS in memoria di Saverio Vangi...
Via Santa Maria della Stella, 91 70010 – Adelfia BA
Dona il tuo 5 per mille CF 93437750727
Infotel: https://wa.me/+393207099977
IBAN: IT36 J030 6941 3121 0000 0003 416
Iscritta al registro regionale APS N. 416/BA del 30/09/2014 e
RUNTS N. 1127 del 21/10/2022
progettofuturosaveriovangi@gmail.com
progettofuturosaveriovangi@pec.it
www.progettofuturosaveriovangi.it
Latest entries
Consumatori ed Utenti8 Giugno 2026DIRITTO ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI SECONDO STANDART DI QUALITA’ E DI EFFICIENZA…
Consumatori ed Utenti12 Maggio 2026La class action denominata anche (azione di classe)
"assisti una famiglia vicina"9 Aprile 2026Aprile 2026
Cultura e paesaggi.7 Aprile 2026Quello che resta è un romanzo diverso. Più silenzioso. Più vicino

