Autovelox illegittimo sulla SS100

Autovelox illegittimo sulla SS100

Il caso di cui ci occupiamo riguarda l’ illegittimità dell’autovelox posto su un’arteria stradale importante della regione Puglia, la SS 100 che connette la provincia di Taranto alla Città Metropolitana di Bari, strada ad alto traffico veicolare percorsa giornalmente da numerosi utenti della strada, prevalentemente lavoratori. Il Giudice di Pace di Bari con una recentissima Sentenza (la n.1995/2021) ha annullato una sanzione amministrativa elevata ai danni di un incolpevole automobilista. Il Giudice di Pace ha dichiarato illegittime le modalità di rilevamento delle infrazioni tramite postazione autovelox di una pattuglia della Polizia Locale, situata sulla SS 100 nel tratto afferente al Comune di Sammichele di Bari . La Sentenza in esame ha annullato la sanzione amministrativa impugnata, in quanto lo strumento di rilevazione con cui si elevano le rilevazioni della velocità sul quel tratto della SS 100, non è provvisto del certificato di taratura proveniente da un ente pubblico o da un centro sit accreditato, così come previsto dalla Legge n.273/2021. Tale certificato secondo il Giudice di Pace di Bari avrebbe reso legittima la contestazione differita della rilevazione tramite apparecchiatura strumentale. Il principio generale sancito dall’art.200 co.1 del codice della strada è costituito dall’obbligo della contestazione immediata al trasgressore: ciò risponde all’esigenza di salvaguardare il diritto di difesa ( garantito dall’art.24 della Costituzione e dalla L.241/1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi). Con la Legge 214/2003, il legislatore, novellando l’art.201 del codice della strada ha introdotto il comma 1 bis , che prevede al punto F del citato co.1 bis, la possibilità dell’accertamento delle infrazioni senza l’obbligo dell’accertatore e quindi della contestazione immediata purchè sussistano determinate condizioni : se la contestazione dell’infrazione nella immediatezza del fatto consentiva un bilanciamento tra l’interesse pubblicistico alla repressione degli illeciti amministrativi ed il principio della effettività del diritto di difesa del cittadino , mentre con l’automatico controllo attraverso uno strumento tecnico, il diritto di difesa non risulta garantito, non avendo il cittadino alcuno strumento di verifica dei risultati. Nell’evidente asimmetria delle due posizioni in cui si vengono a trovare il cittadino da una parte e la P.A, dall’altra, l’uso di apparecchiature elettroniche anche con il presidio di agenti, ma senza la contestazione immediata, cui poter rivolgere una prima difesa, comporta l’inderogabile necessità che la rilevazione di un’infrazione debba essere il risultato non solo di una procedura rigorosa , trasparente e controllabile, ma anche il frutto di un accertamento operato da un apparecchiatura elettronica caratterizzata da un’alta affidabilità tecnica, certificata da enti pubblici o da soggetti abilitati e accreditati per tale finalità dalla Legge.

Il Giudice di Pace di Bari nella succitata Sentenza ha evidenziato il principio che le rilevazioni effettuate tramite apparecchiature strumentali per essere valide devono essere adeguatamente segnalate e ben visibili, il che si traduce nel divieto di installare autovelox nascosti dietro curve o su auto di proprietà delle forze dell’ordine. La dicitura della segnaletica non deve essere equivoca e soprattutto deve essere collocata con adeguato anticipo rispetto alla postazione, ossia a distanza tale da garantire il tempestivo avvistamento della postazione anche tenendo conto della velocità locale predominante.; sul punto la Cassazione con la Sentenza n.5997/2014 ha affermato che la P.A: proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox, dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità; in assenza di ciò si configura l’illegittimità del verbale amministrativo. Inoltre tale segnaletica come previsto dalla L.120/2010 deve avere una distanza minima di 1 km fuori dai centri abitati, anche tale circostanza risulta disattesa nelle contestazioni elevate sul tratto di strada in questione.

Avv.Carlo Colonna

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