Autovelox illegittimo sulla SP231 ex statale 98
Il caso di cui ci occupiamo oggi riguarda l’illegittimità di un autovelox posto usualmente nel territorio del comune di Terlizzi sulla SS231 km 16+100 direzione Bitonto, strada che connette grossi centri del nord barese e della città di Andria alla Città Metropolitana di Bari; arteria stradale ad alto traffico veicolare percorsa giornalmente da numerosi utenti della strada, prevalentemente lavoratori, studenti, famiglie che quotidianamente si recano presso il capoluogo pugliese. Il Giudice di Pace di Trani con una recentissima Sentenza (la n.528/2021) pronunciata lo scorso 03.12.2021, ha annullato una sanzione amministrativa elevata ai danni di un incolpevole automobilista. Il Giudice di Pace ha dichiarato illegittime le modalità di rilevamento delle infrazioni tramite postazione autovelox della pattuglia della Polizia Locale, situata sulla SP231 nel tratto appartente al Comune di Terlizzi . La Sentenza in esame ha annullato la sanzione amministrativa impugnata, in quanto lo strumento di rilevazione (con cui si elevano le rilevazioni della velocità sul quel tratto di strada ) non risulta visibile da parte degli automobilisti. Il Giudice sul punto richiama un principio dedotto dalla Cassazione Civile nella Sentenza n.6407/2019: “le postazioni di controllo temporanee presiedute dall’agente accertatore sono rese ben visibili grazie alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero con l’utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo operante come previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione”. Nel caso in esame, come nelle altre sanzioni notificate ad altri ignari automobilisti per quella strada, “la postazione di rilevamento” non è visibile con congruo anticipo, in quanto posizionata fuori dalla carreggiata della S.P.231, bensì sulla complanare, occultata dal guard rail, e dal cono d’ombra determinato dal cavalcavia ivi presente, producendo peraltro un effetto sorpresa per gli automobilisti che si avvedono della postazione di controllo della velocità solo al momento del passaggio. Tale circostanza rende vana così il principio della prevenzione dei sinistri a cui il nostro codice della strada è ispirato. Il requisito della visibilità della pattuglia e del dispositivo è prescritto in particolare dalla Circolare Minniti ( art. 3 parte III, Circolare n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.07.2017) che esplicita che gli strumenti di misura della velocità in postazioni temporanee devono essere utilizzate con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia. Altro motivo rilevato dal Giudice di Pace ai fini della declaratoria di illegittimità del verbale amministrativo è la mancanza di idonea segnalazione che avverte il controllo della velocità in tempo utile. Ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della Strada “i segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strada con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure in relazione alle condizioni locali. Affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata” . Nel caso esaminato dal Giudice di Pace di Trani, come negli altri casi verificatisi frequentemente negli ultimi mesi su quel tratto di strada, ha accertato che il cartello di presegnalazione, sebbene posto a circa 600 m dal punto di rilevamento, non risulta ben visibile per le caratteristiche della strada avente 2 corsie per ogni senso di marcia, in quanto non visibile dai conducenti dei veicoli che transitano sulla corsia di sorpasso. Va rilevato che la segnalazione dell’apparecchiatura è posta per dissuadere gli automobilisti dal condurre i propri veicoli ad alta velocità e per indurre gli stessi a rallentare e non per altre finalità, pertanto lo strumento della velocità deve essere ben visibile, principio ribadito dalla recentissima Ordinanza della Cassazione Civile n.29595/2021 che sottolinea la necessità della adeguata visibilità dell’apparecchiatura pena l’illegittimità dell’accertamento.
Avv. Carlo Colonna
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