Il cambio di gestore telefonico, conguaglio per servizi digitali.

Conguaglio per servizi digitali

Il cambio di gestore telefonico, attività quasi banale nella vita di tutti giorni, può comportare invece alcune insidie che possono gravare in maniera cospicua sui bilanci familiari e quindi di fatto ledere indirettamente la libera concorrenza tra gli operatori del settore. Molto spesso le compagnie telefoniche al fine di scoraggiare il passaggio ad altro operatore, applicano alcuni costi ingiustificati di recesso, che in realtà nascondono delle vere e proprie illegittime penali. Una di queste pratiche scorrette è la applicazione dei costi per “conguagli per servizi digitali”, una volta operata la migrazione ad altro operatore telefonico . Secondo la giurisprudenza e la prassi amministrativa compete all’operatore telefonico dimostrare l’equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso anticipato ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione ai sensi dell’art. 1, comma 3) della L. 40/2007: “ovvero le spese per cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo sopportato per poter procedere alla disattivazione” ( Agcom Delibera n. 70/10/CIR e Sentenzza della Cass. Civ. Sez. II, 17 febbraio 1986 n. 947). La bolletta/conto telefonico, alla cui emissione l’utente non partecipa, si presenta in concreto come atto unilaterale di mera natura contabile non dissimile dalla fattura, che si limita a rappresentare una data situazione secondo la conoscenza e il convincimento dell’operatore e resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Da tali affermazioni discende il principio che sussiste in capo all’operatore telefonico l’onere di provare l’esattezza dei dati posti a base del conto telefonico e delle fatture nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell’utente ( Cass., Civ.l II, 28 maggio 2004, n.10313) . La compagnia telefonica quindi per poter richiedere un conguaglio per servizi digitali alla fine del rapporto di servizio, deve dimostrare l’equivalenza degli importi fatturati ai costi effettivamente sostenuti per la gestione di tali operazioni e procedure di disattivazione specifica. Tale principio lo si evince da numerose pronunce dei Corecom italiani tra cui la Delibera n. 37 – 2019 del Corecom Piemonte. In sintesi qualora dopo un passaggio ad altro operatore giungesse presso l’utente una fattura che reca la voce costi per conguaglio per servizi digitali, la prima cosa da fare è attraverso comunicazione scritta, inviata a mezzo pec, raccomandata fax ecc, contestare lo specifico addebito. L’operatore telefonico a quel punto dovrebbe conseguentemente procedere alla dimostrazione dell’effettivo costo imputato in bolletta, se ciò non avvenisse nulla sarà dovuto dal consumatore

Avv.Carlo Colonna

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