Con specifico riferimento alle misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19, relativamente alle garanzie rilasciate sui finanziamenti di importo garantiti al 100% dallo Stato attraverso le risorse allocate sul Fondo di Garanzia PMI , la legge di conversione del Decreto Liquidità ha introdotto una serie di modifiche relative ai requisiti soggettivi  , a quelli oggettivi di intervento nonché ad aspetti procedurali .
Mediocredito Centrale con apposita circolare stabilisce che a partire dal 19 giugno 2020 potranno essere applicate le nuove condizioni.

Si amplia ulteriormente la platea dei beneficiari ammissibili al Fondo di Garanzia con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Dl Agosto, a seguito del  nulla osta da parte della Commissione Europea. Le novità si applicano alle richieste di ammissione presentate al Fondo dal 19 novembre 2020.
Per le operazioni fino a 30mila garantite al 100% sono ammissibili due nuove tipologie di beneficiari. La prima comprende gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La seconda tipologia riguarda le attività finanziarie e assicurative. Sono infatti ammissibili alla garanzia del Fondo tutte le imprese individuali, i professionisti e gli studi professionali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative (Sezione K, divisione 66 del Codice Ateco 2007). La normativa fino ad oggi vigente ammetteva soltanto agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione broker.
La terza novità interessa tutte le categorie di operazioni finanziarie garantite dal Fondo. Sarà infatti possibile presentare le richieste garanzia anche in favore di imprese che hanno ottenuto un prolungamento della garanzia per motivi di temporanea difficoltà, purché risultino in bonus.
Vediamo quali sono i criteri e le modalità e verifichiamo i passaggi per richiedere per richiedere € 30.000,00garantiti al 100%:

Soggetti beneficiari

Possono richiedere i finanziamenti garantiti al 100%:
– piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni,
– associazioni professionali e società tra professionisti
– agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi riassicurativi
la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall’interessato mediante dichiarazione autocertificata.

Requisiti di ammissibilità

Ai fini della richiesta l’impresa dovrò attestare mediante dichiarazione autocertificata che l’attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenzaCOVID-19.

Deroghe esposizioni classificate come ” sofferenze ” o ” deteriorate “ai sensi della disciplina bancaria

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, deregolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo.

Esclusioni

Non possono accedere le imprese che ha utilizzato la capacità di accesso al Fondo di Garanzia pari a 5 milioni di euro.
A tali imprese sono riservate le misure previste Garanzia rilasciata da SACE.

% d’intervento della Garanzia

100%.
Il rilascio della garanzia da parte del Fondo è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo . La banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti di ammissibilità, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

Importo massimo finanziamento ottenibile

Il finanziamento che sarà possibile richiedere non potrà essere superiore a € 30.000,00 e i parametri per calcolare l’importo concedibile sono:
il 25% del fatturato 2019;
oppure
il doppio della spesa salariale annua 2019 (o dell’ultimo anno disponibile), comprendendo oneri sociali e costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti; nel caso di imprese costituite a partire dal primo gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
La precedente formulazione prevedeva invece che per questi prestiti l’unico criterio fosse il 25% del fatturato 2019.
Nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto, Il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantitile ovvero € 30.000,00.

Durata Finanziamento

fino a 10 anni comprensivi di 2 anni di preammortamento.

Tasso di interesse

Sarà applicato un tasso che deve tenere conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore
al tassodi Renditato maggiorato dello 0,20 per cento.

 

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