“BOCCIATA” LA BOLLETTA A 28 GIORNI…

Un’importante vittoria per tutti i consumatori…

Il 4 febbraio 2020 sono state pubblicate le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato con cui ha definitivamente condannato quegli operatori telefonici che facevano uso della fatturazione a 28 giorni.

Un’importante vittoria per tutti i consumatori che, dunque, potranno ottenere dalle compagnie telefoniche, automaticamente ed autonomamente (dunque senza necessità di previo reclamo), il rimborso delle eccedenze illegittimamente guadagnate dagli operatori.

Ricordiamo, infatti, che, nei primi mesi del 2016, i principali gestori telefonici utilizzarono l’espediente di fissare il rinnovo delle offerte telefoniche ogni 28 giorni, anziché ogni mese: trattasi evidentemente di un sistema subdolo per aumentare il costo complessivo di un determinato piano tariffario, in quanto la scadenza dell’offerta ogni 4 settimane corrisponde ad un aumento delle mensilità da pagare nell’arco di un anno, che passano da 12 a 13.

Orbene, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 879/2020, ha rigettato il ricorso presentato da uno dei gestori telefonici coinvolti contro la precedente decisione del Tar sull’argomento, avente ad oggetto una delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, AGCOM, la n.121/17/CONS del marzo 2017.

In quella delibera l’AGCOM aveva stabilito che per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile, o suoi multipli, inoltre aveva imposto ai colossi delle telecomunicazioni di restituire agli utenti, a prescindere dalla presenza di una loro richiesta in tal senso, quanto percepito in più a sèguito della modifica del periodo di fatturazione.

Il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza n. 879/2020, boccia definitivamente le doglianze delle compagnie telefoniche ritenendo la loro condotta sleale nei confronti dei consumatori in quanto “la clausola sulla nuova cadenza di fatturazione sembra impedire o, comunque, rende più difficile all’utente rappresentare a se stesso e con la dovuta immediatezza come, attraverso la contrazione della periodicità di tariffazione, il gestore telefonico percepisce, nel corso di un anno, il corrispettivo per 13, anziché per 12 volte”.

Inoltre, la condotta delle compagnie telefoniche è stata elusiva delle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di preavviso e trasparenza: in particolare, risulano violati l’art. 70, co. 4, II per., secondo cui la modifica delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni e deve contenere le informazioni complete circa l’esercizio del diritto di recesso; e l’art. 71, co. 1, secondo cui le imprese che offrono servizi di telecomunicazione sono tenute a pubblicare “informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti”.

Nonostante tale importante pronuncia, a cui si stanno uniformando i singoli Tribunali, alcune compagnie telefoniche stanno di fatto ostacolando la restituzione delle somme, ingiustamente percepite dai loro clienti, con procedure di rimborso estremamente farraginose; invitiamo, dunque i nostri lettori, nel caso riscontrino difficoltà, a contattare la nostra associazione per ottenere la dovuta tutela e ricevere l’indennizzo, oltre al risarcimento del danno da ritardo.

Avv. Rosella Cuscito

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