Fatture di conguaglio esorbitanti e sostituzione del contatore…

L’argomento oggi trattato riguarda l’annosa questione delle fatture di conguaglio troppo care, emesse dagli operatori energetici ai danni dei consumatori. Capita sovente di ricevere una fattura i cui costi risultano elevati rispetto alla spesa mensile.

Molto spesso tali richieste di pagamento risultano essere illegittime ed erronee; i gestori di energia elettrica si nascondono dietro il fatto che si tratta delle cosìdette fatture di conguaglio che computano consumi non indicizzati nelle fatture periodiche di pagamento.
Quando sono valide le fatture di conguaglio? Per rispondere a questa domanda occorre verificare con che cadenza avvengono le letture reali. Sul punto occorre distinguere le letture reali da quelle stimate, le prime avvengono tramite rilevazione diretta dei dati dei consumi effettivi (attraverso lettura del misuratore da parte del personale addetto o con sistemi automatizzati).

Le letture stimate sono invece quelle che si fondano su un calcolo elaborato dei consumi medi dell’utenza, quindi non attraverso una percezione diretta della rilevazione. Secondo l’art3 della direttiva emanata nella Delibera n. 200/99 da parte dell’Autorità l’Energia il Gas: Gli esercenti sono tenuti ad effettuare:

a) almeno una volta l’anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW;

b) almeno una volta al mese, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.

I venditori di energia elettrica in collaborazione con i distributori sono quindi tenuti a svolgere delle letture periodiche proprio al fine di evitare le famigerate fatture di conguaglio che si discostano dai consumi effettivi. La comunicazione della lettura da parte dell’utente è un mero onere, il cui inadempimento determina solamente la necessità di pagare l’eventuale conguaglio in caso di rilevamento di consumo superiore a quello preventivato, semprechè il credito vantato dall’operatore energetico non risultasse prescritto.

Sul punto si segnala che la legge di bilancio per il 2018, la L. n. 205 del 2017, all’art. 1, co. da 4 a 10 ha introdotto la prescrizione speciale biennale per i consumi elettrici successivi al 1 marzo 2018. Il consumo effettivo dell’energia può essere calcolato solo mediante la lettura del contatore, che assume di conseguenza importanza basilare per la quantificazione del corrispettivo contrattuale. Risulta quindi fondamentale stabilire a chi spetti nel caso concreto l’onere probatorio relativo alla quantificazione di energia addebitata all’utente. In analoga materia, relativa a contratto di somministrazione di utenza telefonica, la giurisprudenza ha stabilito che incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore ed il dato trascritto nella fattura ( Cass. Civ. Sez.III 2 dicembre 2002 n.17041) .

La giurisprudenza di merito ha esteso tale principio elaborato per le utenze telefoniche anche ai consumi dell’energia elettrica, imputando l’onere della prova della corrispondenza tra il dato indicato in bolletta con i riferimenti del misuratore al venditore. Cosa accadrebbe se il misuratore venisse sostituito a causa di un guasto o altro? L’autorità garante per l’Energia all’art.11, comma 11.2 della Deliberazione 28.12.1999 nell’ipotesi di sostituzione del contatore a causa di guasto stabilisce che tale sostituzione può avvenire solo con il consenso scritto del cliente che prendendo visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.

La Sentenza del Giudice di Pace di Corato n.44/2017 ha annullato una fattura di conguaglio esorbitante i cui consumi non sono stati dimostrati dal venditore. La medesima Sentenza ha condannato la compagnia energetica al risarcimento dei danni provocati al cliente per l’abbassamento della potenza di erogazione della energia di fronte al rifiuto dell’utente di pagare una fattura illegittima.

Avv. Carlo Colonna

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