L’annosa questione del ritardo nel trasloco della linea telefonica
Nella vita quotidiana di ogni giorno capita al consumatore di cambiare residenza per disparate ragioni: la fine di un contratto di locazione, l’esigenza di abitare in luogo vicino al luogo di lavoro, l’acquisto di un nuovo immobile ecc.. La legge e le normative regolamentari di riferimento consentono all’utente telefonico di poter traslocare la linea ed i servizi connessi senza particolari gravami ed oneri. Il trasloco della linea telefonica è un’operazione che prevede il trasferimento dei servizi telefonici e telematici da una residenza all’altra. Gli operatori telefonici nelle condizioni di contratto, di solito, consentono per tale operazione il mantenimento della stessa intestazione della titolarità del contratto e la conservazione del tipo di offerta stipulata in precedenza.
Molto spesso però tale passaggio incontra varie problematiche di natura amministrativa e tecnica. Vari sono stati gli interventi dell’Agcom e dei vari corecom regionali a tutela dei consumatori sull’argomento. Un caso interessante che qui viene segnalato è la Delibera n.17/2021 del Co.Re. Com Abruzzo. L’utente, nel caso in questione, formulava richiesta all’operatore telefonico di trasloco della linea fissa da un indirizzo ad un altro nello stesso comune; per circa 3 mesi (89 giorni) il trasloco non si perfezionava. Sul punto il Co.Re. Com Abruzzo nella succitata Delibera ha condannato la compagnia telefonica a corrispondere un indennizzo in favore dell’utente, stabilendo che “nel caso di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell’utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a € 7,50 per ogni giorno di ritardo”. In particolare, conformemente anche alla posizione dell’Agcom in casi analoghi (cfr, tra le più recenti, Dell. 4/21/CIR e 89/20/CIR), l’indennizzo suddetto sarà calcolato per il ritardato trasloco dell’utenza oggetto di controversia e per i relativi servizi voce e dati, dal giorno della richiesta di trasloco eseguita dall’utente (dies a quo) , al giorno dell’attivazione (dies ad quem), vale a dire nel caso specifico, 89 giorni dopo la richiesta, come sostenuto dall’utente, per un ammontare complessivo pari ad € 1.335,00 (€ 7,50 pro die x 2 servizi principali voce e dati x 89 gg.) . “
Altra pronuncia degna di nota è la Delibera n.16/2015 del Co.Re.Com Puglia. Il caso riguarda il mancato trasloco della linea di un’utenza residenziale da un indirizzo del comune di Bari ad altro del medesimo comune. L’istante visto il mancato trasloco della linea protrattosi per oltre 3 mesi procedeva alla disdetta contrattuale mediante l’inoltro di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Nonostante la mancata attivazione del servizio l’utente riceveva una lettera da una società di recupero crediti, che richiedeva pagamenti per servizi mai erogati sulla base di fatture mai ricevute. Il Co.Re.Com Puglia nel decidere la controversia rilevava che “ ove l’utente lamenti il ritardo relativamente alla richiesta di trasloco della linea telefonica rispetto alle tempistiche stabilite nelle condizioni di contratto , l’operatore per escludere la propria responsabilità è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto che impediscono l’operazione di trasloco sono stati determinati da circostanze a questo non imputabili da problematiche tecniche non causate da sua colpa”. In questi casi il gestore deve fornire la prova di aver adeguatamente informato l’utente delle difficoltà incontrate nell’adempimento dell’obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo formale ai motivi tecnici, dovendo essere l’utente messo in grado di comprendere quanto accaduto. Allo stesso modo l’operatore deve dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere ostacoli amministrativi e tecnici incontrati. Il Co.Re.Com Puglia condannava la compagnia telefonica al pagamento degli indennizzi previsti dalle normative di riferimento per non aver provveduto ad effettuare il trasloco della linea, non avendo fornito la stessa né la prova della sussistenza dell’impossibilità tecnica, né l’adeguata comunicazione dei motivi ostativi all’operazione. La Delibera suddetta inoltre affermava la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale altresì il risarcimento del danno e l’annullamento delle fatture illegittime
A cura dell’Avv. Carlo Colonna, https://www.progettofuturo.info/sedi-e-partner/sede-corato/
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