Finanziamenti per esigenze di liquidità per lo svolgimento dell’attività sportiva, concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalle altre Banche, possono essere garantiti dal Comparto del Fondo di garanzia costituito ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo.
I soggetti beneficiari della garanzia statale, danneggiati direttamente o indirettamente dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, sono:
- associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP;
- Federazioni Sportive Nazionali;
- Discipline Sportive Associate;
- Enti di Promozione Sportiva;
- Organismi omologhi alle FSN, DSA e EPS del Comitato Italiano Paralimpico.
I soggetti beneficiari devono avere la sede legale e/o operativa in Italia, non devono essere destinatari di provvedimenti che impediscano loro di ottenere incentivazioni pubbliche, non devono avere esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, né trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o aver presentato domanda di concordato prima del 31 dicembre 2019.
La garanzia deve essere concessa entro il 30 giugno 2021, e viene richiesta al Comparto dall’istituto di credito che ha concesso il mutuo di liquidità, pertanto i soggetti beneficiari devono presentare la domanda per utilizzare la garanzia all’istituto di credito al quale chiedono la concessione del finanziamento di liquidità, in tempo utile per consentire il rispetto del predetto termine. La domanda si presenta mediante il modulo Allegato 2 al Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto disponibile sul Portale.
I finanziamenti per liquidità ammissibili alle agevolazioni dei Comparti devono avere una durata massima complessiva di 120 mesi, dei quali 24 mesi di preammortamento, terminati i quali si inizia a restituire il capitale preso in prestito con un ammortamento fino a 96 mesi.
L’importo massimo del finanziamento di liquidità ammesso alla garanzia del Comparto è pari al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario come risultanti dal bilancio o rendiconto del 2019 regolarmente approvato, con un massimo di € 30.000,00. Si intende riferito all’anno 2019 anche il bilancio o rendiconto per il quale la chiusura dell’esercizio sia avvenuta tra il 1/1/2020 ed il 30/6/2020. Il rispetto del limite del 25% dei ricavi e di € 30.000,00, per i soggetti beneficiari che hanno già ottenuto la garanzia del Comparto su un finanziamento di liquidità nel 2020, viene calcolato sommando alla nuova richiesta il precedente finanziamento.
La garanzia concessa dal Comparto è gratuita e garantisce il 100% del finanziamento di liquidità concesso, per un importo massimo complessivo di finanziamenti di 30,9 milioni di euro.
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