PROROGATE LE ORDINANZE N.207 (STABILIMENTI BALNEARI), 209 (ATTIVITÀ AGRICOLE AMATORIALI), 212 (STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO).
DAL 4 MAGGIO:
• OBBLIGO DI QUARANTENA DOMICILIARE DI 14 GIORNI PER CHI RIENTRA DA FUORI REGIONE PER SOGGIORNARE IN PUGLIA
• OK A MANUTENZIONE NELLE SECONDE CASE DI PROPRIETÀ
DA DOMANI 29 APRILE:
• OK RISTORAZIONE CON ASPORTO CON DIVIETO DI CONSUMAZIONE ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO
• OK A TOLETTATURA ANIMALI DI COMPAGNIA PREVIO APPUNTAMENTO
• OK A PESCA AMATORIALE
• OK ATTIVITA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
• OK ACCESSO AI CIMITERI
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato oggi un’ordinanza (num. 214) in vista dell’avvio della Fase 2 prevedendo la ripartenza di alcune attività a partire da domani. Il provvedimento è stato prima condiviso in una lunga riunione questa mattina convocata da Emiliano con il comitato dei sindaci Anci Puglia, alla presenza del prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione.
La prima novità riguarda l’obbligo di quarantena a partire dal 4 maggio per chi rientra per soggiornavi in Puglia da fuori regione, possibilità prevista dal nuovo Dpcm che “in ogni caso” consente “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
“Questa misura di prevenzione – spiega Emiliano – l’abbiamo introdotta per la prima volta in Puglia con un’ordinanza che ha fatto scuola, emanata l’8 marzo alle 2.31 di notte, per contenere i rischi dell’improvviso esodo dal Nord Italia di migliaia di persone. La nostra ordinanza è intervenuta prima del lockdown nazionale ed è stata la chiave per evitare il diffondersi dell’epidemia in Puglia. Senza di essa avremmo scritto una storia diversa. Sono tantissimi i pugliesi che invece hanno accolto il nostro appello a non rientrare in Puglia per limitare i rischi, e che dal 4 maggio invece potranno tornare. Per questa ragione a tutela della salute pubblica chi rientra da fuori regione per soggiornarvi dovrà segnalare il proprio arrivo sul modulo online o al proprio medico di famiglia, e osservare 14 giorni di isolamento a casa. È un sacrificio necessario per contenere al massimo i rischi ed evitare di vanificare il lavoro di questi due mesi”.
“Si tratta di una misura fondamentale – spiega il prof. Lopalco – nella prima fase di emergenza su 35mila persone rientrate da fuori regione e segnalate con autocertificazione sul nostro sistema, abbiamo intercettato ben 200 casi positivi a Covid. Grazie all’ordinanza del presidente della Regione Puglia che imponeva la quarantena, abbiamo limitato al massimo le catene di contagio che sarebbero partite da queste 200 persone. Se fossero state libere di circolare avrebbero avviato catene che si sarebbero rapidamente moltiplicate”.
Obiettivo dell’ordinanza del presidente, come lui stesso ha spiegato “è tenere a freno l’epidemia parallelamente alla progressiva ripartenza della Fase 2, modulando a livello regionale la rigidità delle norme nazionali, come sta accadendo anche in altre parti di Italia. Interveniamo subito in alcuni settori e ogni decisione ha alla base sempre un’istruttoria epidemiologica – spiega Emiliano – in particolare da domani 29 aprile consentiamo in Puglia la ristorazione con asporto da parte di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie con divieto di consumazione all’interno e all’esterno dei locali, la tolettatura degli animali di compagnia previo appuntamento, la pesca amatoriale, manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da diporto, l’accesso ai cimiteri. Dal 4 maggio inoltre sarà possibile recarsi nelle seconde case di proprietà per attività di manutenzione”.
Sono prorogate inoltre sino al 17 maggio le ordinanze n. 207 sugli stabilimenti balneari, n. 209 attività agricole amatoriali e allevamento, n. 212 campeggi e strutture ricettive all’aperto.
L’ordinanza emanata oggi avrà efficacia sino al 17 maggio 2020.
ECCO IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA CON TUTTI I DETTAGLI
Art. 1
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita la
ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l’obbligo di rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti
all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli
stessi;
Art.2
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita l’attività da
parte degli esercizi di toelettatura degli animali, purché il servizio venga
svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque
in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura – ritiro
animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il
distanziamento sociale.
Art.3
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è ammesso lo
spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo
svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, esclusivamente nel
rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio
da COVID-19, alle seguenti condizioni:
a. limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
b. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e
ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi
del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
c. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una
abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
d. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca
sportiva e ricreativa.
Art.4
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito lo
spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere
le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di
manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al
contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.
Art.5
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020 è consentita l’apertura dei
cimiteri condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di
rispettare tra loro la distanza di sicurezza.
Art.6
Con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, è consentito lo
spostamento individuale all’interno del territorio regionale per raggiungere le
abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per
vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione
necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni.
Art.7
Fermo restando quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 secondo
cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con
mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella
in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative,
di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con efficacia dal 4 maggio
e sino al 17 maggio 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni
d’Italia che, al di fuori delle citate ipotesi previste dal D.P.C.M. vigente,
fanno ingresso in Puglia per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o
residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente, è fatto obbligo:
– di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale
ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del
servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario,
mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti
sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico
di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di
sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente
determinazione.
È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta
la filiera produttiva da e per la Puglia.
Art. 8
L’efficacia delle ordinanze n.207 del 15/04/2020, n.209 del 17/04/2020,
n.212 del 21/04/2020 è prorogata sino al 17 maggio 2020.
Art.9
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero
territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza,
comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell’art.4
del D.L. n.19/2020.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella
Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta
Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei
Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi.
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