Elevato importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 25.000 a 40.000 euro. I soggetti che possono accedere al microcredito e ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL sempliÝcate, cooperative.
Ulteriori limitazioni riguardano l’attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (Ýno a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro)

Un’importante innovazione in materia di Microcredito è quella introdotta dall’art. 49, comma 5 del Decreto Cura Italia, che eleva l’importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 25.000 a 40.000
euro.
Tale disposizione, lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell’importo pari a 10.000 euro, consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro. Si ricorda che, al fine di poter richiedere il finanziamento aggiuntivo di 10.000 euro, il contratto di finanziamento deve prevedere l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.

L’aumento dell’importo massimo, anche questo ripetutamente sollecitato dall’Ente Nazionale del Microcredito, assume una grande importanza, essendo in grado di determinare un forte impulso all’attività di microcredito ed agli investimenti delle microimprese che necessitano di un fabbisogno finanziario superiore a quello
attualmente consentito.
Per quanto riguarda l’attuazione della norma, occorre tener conto che l’importo massimo del microcredito è disciplinato, oltre che dall’art. 111, comma 1 del TUB (come modificato dalla presente norma), anche dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 176 del 14 ottobre 2014, che pertanto dovrà essere opportunamente adeguato.
Allo stesso modo, come precisato dal Fondo di garanzia con circolare n. 8 del 19 marzo 2020, anche la garanzia del Fondo stesso si applicherà al maggiore importo delle operazioni di microcredito solo dopo che il MEF avrà provveduto ai predetti adeguamenti della normativa.

Il finanziamento Microcredito è lo strumento destinato allo sviluppo di un progetto d’impresa in fase di
start up o entro i 5 anni di apertura della partita Iva.
Tale strumento si avvale del Fondo di garanzia consentendo l’accesso al credito a chi ha difficoltà a rivolgersi alle normali istituzioni finanziarie, non potendo fornire le garanzie richieste. Il Fondo interviene fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all’80% dell’importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l’80% del finanziamento (Controgaranzia).
Per poter concedere un finanziamento di Microcredito, e godere della garanzia rilasciata dal fondo, il soggetto finanziatore è tenuto a fornire al beneficiario, direttamente o tramite enti specializzati, per tutta la durata del prestito i servizi accessori ausiliari al microcredito.

Soggetti beneficiar- Lavoratori autonomi (sia i professionisti iscritti agli ordini, sia i professionisti che hanno aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso ell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n.4 del 2013) titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 5 dipendenti;
- Imprese individuali titolari di partita IVA già costituite da non più di 5 anni e con massimo 5 dipendenti;
- Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA già costituite da non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti.
Requisiti economico finanziariAi fini dell’accesso al Fondo di garanzia Microcredito:
- l'attivo patrimoniale non potrà essere superiore a € 300.000 euro
- i ricavi lordi non potranno essere superiori a € 200.000 euro
- il livello di indebitamento non potrà essere superiore a € 100.000 euro
Soggetti esclusi- Lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni;
- Lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore a 5 unità;
- Società di persone, società a responsabilità limitata operanti da più di 5 anni;
- Imprese che al momento della richiesta presentino determinati requisiti dimensionali superiori a quelli previsti ed un livello
di indebitamento superiore a 100.000 Euro.
Investimenti ammissibili su cui
è possibile richiedere la
garanzia
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo Microcredito i finanziamenti finalizzati:
- Acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o
di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese
connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative
- Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori.
- Pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore
autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative
possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci.
- Pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel
mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.
Ammontare massimo,
caratteristiche dei
finanziamenti
I finanziamenti concessi dalle banche che possono accedere al Fondo di garanzia Microcredito devono rispettare le seguenti
caratteristiche:
- durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali
- non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di euro 10.000
qualora il finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le
ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E' possibile concedere allo stesso
soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non
superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti, di 50.000 euro
Massimali agevolazioniIl Fondo interviene fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all’80% dell’importo garantito da
Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l’80% del finanziamento
(Controgaranzia).
Ambito territorialeIntero territorio Nazionale.
Nelle regioni Toscana e Abruzzo la richiesta di ammissione al Fondo di Garanzia Microcredito può essere presentata solo da un
confidi.
Termini di presentazione delle
domande
Le domande possono essere presentate sino a esaurimento fondi. In caso di esaurimento delle risorse, MCC sospenderà la
procedura di prenotazione e comunicherà l'interruzione dello strumento sulla pagina dedicata al microcredito.

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