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La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o
acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Il Mise ha emanato Circolare direttoriale 19 luglio 2019, n. 295900 che recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con particolare riferimento all’innalzamento (da 2 milioni a 4 milioni di euro) dell’importo massimo dei finanziamenti concedibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola PMI beneficiaria e alla possibilità di procedere all’erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un’unica soluzione, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro.
| Soggetti beneficiari | Imprese classificate di dimensione micro, piccola e media (PMI). |
|---|---|
| Spese non ammissibili | Sono escluse le seguenti spese: terreni e fabbricati (incluse le spese per opere murarie); impianti eolici; i beni già consegnati "in prova" o "conto visione" presso l'acquirente; impianto elettrico ed idraulico, non avendo una propria autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra "altre immobilizzazioni immateriali" macchine completamente rigenerate e ri-targate con marcatura "CE", in quanto non possono essere considerate "nuove di fabbrica" immobilizzazioni in corso e acconti; commesse interne; macchinari, impianti e attrezzature usati; di funzionamento; imposte e tasse tra cui l'IVA scorte; costi relativi al contratto di finanziamento. |
| Settori esclusi | Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori: industria carboniera; attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007); fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. |
| Settori ammessi | Sono ammessi tutti i settori produttivi compresi quelli della pesca e dell'agricoltura. |
| Investimenti agevolabili | Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai benefici e conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. L'investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un'unica unità produttiva. Qualora l'impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni. Le imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014: materiali o immateriali nelle aziende; nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1388/2014: volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; volti alla realizzazione dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca; produttivi nel settore dell'acquacoltura; alla commercializzazione; nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'ammissibilità ai benefici è subordinata al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato. Per le imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli suindicati gli investimenti devono essere riconducibili a una delle seguenti tipologie di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 651/2014: a) creazione di un nuovo stabilimento; b) ampliamento di uno stabilimento esistente; c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; l'operazione avviene a condizioni di mercato. |
| Requisiti oggettivi | Possono essere finanziati gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. Per avvio dell'investimento s'intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori, in quanto non rientrano tra le spese finanziabili. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. |
| Investimenti non agevolabili | Non sono ammessi investimenti connessi all'esportazione e ad interventi che comportano l'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. |
| Spese ammissibili | Le spese ammissibili riguardano l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonchè di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Nel settore dei trasporti le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo. I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n. 14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018). Con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo. Nell’elenco aggiornato dei beni immateriali riconducibile al Piano Nazionale Industria 4.0 vengono inseriti anche quelli in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche e i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce. Sono queste alcune delle novità contenute nell’elenco dei beni immateriali (allegato E) rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%, aggiornato dal MISE. Al fine di facilitare le imprese nell’accesso alla misura agevolativa, la circolare introduce, altresì, alcune semplificazioni in merito alla documentazione da allegare alle domande di agevolazioni e alle richieste di erogazione. Alla luce delle novità introdotte dalla circolare del MISE, dal 16 agosto 2018, bisognerà utilizzare il nuovo modulo di domanda per l’accesso all’agevolazione per i beni strumentali Sabatini ter. Sono, inoltre, specificati alcuni aspetti inerenti alle modalità di svolgimento dei controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle imprese nell’ambito delle richieste di erogazione. |
| Tipologia ed entità agevolazione | Le PMI accedono ad un finanziamento bancario o in leasing finanziario cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero. L'elenco delle banche/intermediari finanziari che viene regolarmente aggiornato a cui è possibile presentare richiesta di finanziamento è pubblicato nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di ABI: www.abi.it e viene aggiornato di volta in volta. Inoltre le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sul finanziamento bancario concesso, con priorità di accesso. Per le richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate dal 14 giugno 2017 si applica ai fini dell’accesso alla garanzia il modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese (c.d. modello di rating). Il modello è basato sull’attribuzione alle imprese di una “probabilità di inadempimento” con conseguenziale collocamento delle stesse in una specifica classe di valutazione utile per determinare il merito di credito. E’ applicato alle PMI diverse da quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta di ammissione al Fondo. Non sono ammesse alla garanzia le PMI con una probabilità di inadempimento superiore al 9,43%. |
| Requisiti soggettivi | Le imprese alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: sede operativa in Italia (sono ammesse anche le società con sede legale all'estero purché l'impresa abbia una sede operativa in Italia). Le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia, possono presentare domanda di agevolazione. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera dovrà altresì attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento; regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca; nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5 dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell'art. 2 del regolamento (UE) 651/2014. |
| Cumulabilità | Le agevolazioni concesse dalla Sabatini possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento, in particolare: Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia. Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014. Si chiarisce che, a maggior ragione, le agevolazioni della Nuova Sabatini possono coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale (iper, super ammortamento e credito d'imposta) applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare “aiuti di Stato” e non concorrono, quindi, a formare cumulo. |
| Documentazione antimafia | La concessione del contributo è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 euro, corrispondenti ad un finanziamento: superiore a € 1.943.699 nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all'acquisto di beni strumentali oggetto di "investimenti ordinari"; superiore a € 1.486.199 nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all'acquisto di beni strumentali oggetto di "investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti". |
| Importo minino e massimo degli investimenti | L'importo complessivo dell'investimento non può essere inferiore a 20.000 euro nè superiore a 4 milioni di euro. Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell'IVA. Per le operazioni di leasing finanziario il costo ammesso al finanziamento è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. |
| Entità agevolazione | finanziamento, che può coprire fino al cento per cento degli investimenti ammissibili, di importo compreso tra 20.000 e 4 milioni di euro, concesso dalle banche e dagli intermediari finanziari convenzionati. Il finanziamento deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione. Non sono pertanto ammessi i finanziamenti di durata superiore a 5 anni contributo da parte del MISE, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio previsto, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari concessi dalle banche. Il contributo è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso annuo del: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. |
| Normativa di riferimento | Decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019 Disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro (introdotto dall’articolo 1 comma 200 della legge 30 dicembre 2018 n. 145). A fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie, con il decreto direttoriale n. 1337 del 28 gennaio 2019, è disposto altresì l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili. L’accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Inoltre, le domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 4 dicembre 2018 possono essere oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti a partire dal 1° febbraio 2019. Per le nuove domande che verranno presentate a partire dal 7 febbraio, rimane confermata la tipologia di contributo concesso, pari al 2,75% annuo sugli investimenti ordinari, e un contributo maggiorato del 30%, pari al 3,575% annuo, per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali - compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification - e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Circolare direttoriale 31 luglio 2017, n. 95925 La circolare apporta integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Le integrazioni si riferiscono ai termini per il sostenimento delle spese di “interconnessione” ed “integrazione”, nel caso di richieste di contributo a fronte degli investimenti materiali in tecnologie digitali elencati nella prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” dell’allegato 6/A alla suddetta circolare n. 14036. 25/7/2019 Nuova Sabatini: chiarimenti https://www.finanziamentinews.it/article/07579/nuova-sabatini-chiarimenti 8/11 Circolare n. 8/2017 Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale La Circolare approva le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di Garanzia. Le modifiche al Fondo di Garanzia si applicano esclusivamente ai finanziamenti per l’acquisto di beni strumentali "Nuova Sabatini". Pertanto, per le richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate dal 14 giugno 2017 si applica ai fini dell’accesso alla garanzia il modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese (c.d. modello di rating) di cui alla lettera M della Parte VI delle Disposizioni Operative aggiornate. E' inoltre operativo il “Portale Rating per le imprese”, destinato alle imprese, ai consulenti e a tutti gli operatori interessati al Fondo di garanzia diversi da banche, confidi e intermediari abilitati alla presentazione delle richieste di ammissione al Fondo stesso. Attraverso il Portale Rating è possibile effettuare simulazioni per verificare l’ammissibilità di un’impresa sulla base del modello di rating del Fondo oppure inserire i dati di uno o più bilanci di un’impresa che possono successivamente essere utilizzati da banche, confidi e intermediari durante la compilazione di una richiesta di ammissione al Fondo. Per i dettagli operativi si rimanda al documento “Portale Rating per le Imprese – Guida operativa”. Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e Circolare 24 febbraio 2017, n. 17677 Le circolari forniscono alcuni chiarimenti in relazione alle modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi relativi alla Nuova Sabatini (di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016). Le principali modifiche apportate riguardano: sostituzione dell'elenco dei beni materiali rientranti tra gli "investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti" per i quali si applica la maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per gli investimenti ordinari. Per le domande di agevolazione presentate prima della pubblicazione della Circolare 9 marzo 2017, n. 22504, si continuerà a fare riferimento, a fronte di investimenti in beni materiali rientranti tra gli “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”, all'elenco dei beni di cui all'allegato 6/A alla Circolare 24 febbraio 2017, n. 17677. viene sostituito il punto 8.7 della Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 dal seguente: Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1388/2014, che prevede la non applicabilità dello stesso in caso di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro e aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno. Si rammenta dal 1° marzo 2017 il MiSe ha fissato il termine per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (PMI) riferite agli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Le banche/intermediari finanziari trasmetteranno, a partire dal 1° aprile 2017, le richieste di prenotazione del contributo al Ministero dello sviluppo economico. |
| Fasi e procedure di accesso ai benefici | |
| PMI | La PMI si deve rivolgere ad una banca o intermediario finanziario nel caso di operazioni di leasing finanziario convenzionato e presenta una richiesta di finanziamento per l'acquisto o l'acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali. |
| Banca/intermediario finanziario | La banca/intermediario finanziario esamina la richiesta e delibera il finanziamento, verifica la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva e la completezza della documentazione trasmessa dalle PMI e trasmette al Ministero richiesta di prenotazione del contributo. La banca/intermediario finanziario ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l'utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, ovvero mediante diversa provvista. Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi; b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene; c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a quattro milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l'importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia. |
| MiSE | Il MISE, entro 30 giorni, dal ricevimento della richiesta da parte della banca/intermediario finanziario, adotta il provvedimento di concessione del contributo nel quale definisce: l'ammontare degli investimenti ammissibili le agevolazioni concedibili il piano di erogazione gli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria Il provvedimento di concessione viene trasmesso contestualmente alle PMI e alla relativa banca/intermediario finanziario. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento ottenuto, è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per cinque anni. |
| Banca/intermediario finanziario | Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione del contributo la banca/intermediario finanziario stipula il contratto di finanziamento con la PMI: lo eroga in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento nel caso di leasing finanziario lo eroga al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene. Inoltre l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. |
| PMI | La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata nella circolare, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione. La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla circolare attuativa e deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione: nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa, copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura; nel caso in cui l'impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it; nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica, utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it. Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l'invio con modalità diverse da quelle indicate costituiscono motivo di irricevibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della banca/intermediario finanziario, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. E' fatto divieto di presentare più di una domanda di agevolazione a fronte dello stesso investimento. |
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